AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. L'art. 2 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 412, dell'articolo 2 del decreto-legge 1 marzo 1991, n. 61, e dell'articolo 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 141". I DD.LL. n. 412/1990, n. 61/1991 e n. 141/1991, non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 52 del 2 marzo 1991, n. 101 del 2 maggio 1991 e n. 154 del 3 luglio 1991) recavano, i primi due, proroga del termine previsto dall'art. 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e, l'ultimo, divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 98, terzo comma, della Costituzione. Il testo degli articoli di detti decreti i cui effetti sono stati sanati sono riportati in appendice. Art. 1. Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata 1. Presso il Ministero dell'interno e' istituito il Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata, presieduto dal Ministro dell'interno quale responsabile dell'alta direzione e del coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Consiglio e' composto: a) dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza; b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza; d) dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa; e) dal Direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica; f) dal Direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare. 2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata provvede, per lo specifico settore della criminalita' organizzata, a: a) definire e adeguare gli indirizzi per le linee di prevenzione anticrimine e per le attivita' investigative, determinando la ripartizione dei compiti tra le forze di polizia per aree, settori di attivita' e tipologia dei fenomeni criminali, tenuto conto dei servizi affidati ai relativi uffici e strutture, (( e in primo luogo a quelli a carattere interforze, )) operanti a livello centrale e territoriale; b) individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti al funzionamento dei servizi e a fissarne i criteri per razionalizzarne l'impiego; c) verificare periodicamente i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi strategici delineati e alle direttive impartite, proponendo, ove occorra, l'adozione dei provvedimenti atti a rimuovere carenze e disfunzioni e ad accertare responsabilita' e inadempienze; d) concorrere a determinare le direttive per lo svolgimento delle attivita' di coordinamento e di controllo da parte dei prefetti dei capoluoghi di regione, nell'ambito dei poteri delegati agli stessi. 3. Il Consiglio generale emana apposite direttive da attuarsi a cura degli uffici e servizi appartenenti alle singole forze di polizia, nonche' dell'organismo previsto dall'articolo 3. 4. All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza sono attribuite le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Consiglio.
APPENDICE Con riferimento all'avvertenza: - Si trascrive il testo dell'art. 2 del D.L. n. 412/1990: "Art. 2. - 1. Per le necessita' prioritarie di potenziamento tecnico-logistico delle forze di polizia, e' autorizzata nell'anno finanziario 1990 la spesa di lire 37 miliardi, da utilizzare, da parte del Ministero dell'interno, con le modalita' previste dal capo I della legge 5 dicembre 1988, n. 521. 2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4295 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - Si trascrive il testo dell'art. 2 del D.L. n. 61/1991: "Art. 2. - 1. Per le necessita' prioritarie di potenziamento tecnico-logistico delle Forze di polizia, e' autorizzata nell'anno finanziario 1991 la spesa di lire 37 miliardi, da utilizzare, da parte del Ministero dell'interno, con le modalita' previste dal capo I della legge 5 dicembre 1988, n. 521. 2. All'onere di cui al comma 1 si provvede per l'anno 1991 a carico delle disponibilita' iscritte in conto residui al capitolo 2779 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno medesimo. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - Si trascrive il testo dell'art. 4 del D.L. n. 141/1991: "Art. 4. - 1. Per le necessita' prioritarie di potenziamento tecnico logistico delle Forze di polizia, e' autorizzata nell'anno finanziario 1991 la spesa di lire 37 miliardi, da utilizzare da parte del Ministero dell'interno con le modalita' previste dal capo I della legge 5 dicembre 1988, n. 521. 2. All'onere di cui al comma 1 si provvede per l'anno 1991 a carico delle disponibilita' iscritte in conto residui al capitolo 2779 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno medesimo. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".