AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,
comma 3, del medesimo testo unico, al  solo  fine  di  facilitare  la
lettura  sia  delle  disposizioni del decreto-legge, integrate con le
modifiche  apportate  dalla  legge  di  conversione,  che  di  quelle
richiamate  nel  decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   L'art.  2  della legge di conversione del presente decreto prevede
che: "Restano validi gli atti ed  i  provvedimenti  adottati  e  sono
fatti  salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla
base dell'articolo 2 del decreto-legge  29  dicembre  1990,  n.  412,
dell'articolo   2   del   decreto-legge  1›  marzo  1991,  n.  61,  e
dell'articolo 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 141". I DD.LL. n.
412/1990, n. 61/1991 e n.  141/1991,  non  convertiti  in  legge  per
decorrenza  dei  termini  costituzionali  (i relativi comunicati sono
stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale  -  serie
generale  - n. 52 del 2 marzo 1991, n. 101 del 2 maggio 1991 e n. 154
del 3 luglio  1991)  recavano,  i  primi  due,  proroga  del  termine
previsto   dall'art.   114  della  legge  1›  aprile  1981,  n.  121,
concernente nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione  della  pubblica
sicurezza, e, l'ultimo, divieto di iscrizione ai partiti politici per
gli  appartenenti  alle  categorie  indicate  nell'articolo 98, terzo
comma, della Costituzione. Il testo degli articoli di detti decreti i
cui effetti sono stati sanati sono riportati in appendice.
                               Art. 1.
    Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata
  1. Presso il  Ministero  dell'interno  e'  istituito  il  Consiglio
generale  per  la lotta alla criminalita' organizzata, presieduto dal
Ministro dell'interno quale responsabile dell'alta  direzione  e  del
coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Consiglio
e' composto:
    a)  dal  Capo  della  polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza;
    b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
    c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
    d) dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta  contro
la delinquenza mafiosa;
    e)  dal Direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza
democratica;
    f) dal Direttore del Servizio per le informazioni e la  sicurezza
militare.
  2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata
provvede, per lo specifico settore della criminalita' organizzata, a:
    a)  definire e adeguare gli indirizzi per le linee di prevenzione
anticrimine  e  per  le  attivita'  investigative,  determinando   la
ripartizione dei compiti tra le forze di polizia per aree, settori di
attivita'  e  tipologia  dei  fenomeni  criminali,  tenuto  conto dei
servizi affidati ai relativi uffici e strutture, (( e in primo  luogo
a  quelli  a  carattere  interforze, )) operanti a livello centrale e
territoriale;
    b) individuare le risorse, i mezzi e le  attrezzature  occorrenti
al   funzionamento   dei   servizi   e   a  fissarne  i  criteri  per
razionalizzarne l'impiego;
    c) verificare periodicamente i risultati conseguiti in  relazione
agli  obiettivi  strategici  delineati  e  alle  direttive impartite,
proponendo,  ove  occorra,  l'adozione  dei  provvedimenti   atti   a
rimuovere  carenze  e  disfunzioni  e  ad accertare responsabilita' e
inadempienze;
    d) concorrere a determinare le direttive per lo svolgimento delle
attivita' di coordinamento e di controllo da parte dei  prefetti  dei
capoluoghi di regione, nell'ambito dei poteri delegati agli stessi.
  3.  Il  Consiglio  generale  emana apposite direttive da attuarsi a
cura degli uffici  e  servizi  appartenenti  alle  singole  forze  di
polizia, nonche' dell'organismo previsto dall'articolo 3.
  4. All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze
di  polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza sono attribuite
le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria  del
Consiglio.
 
                                   APPENDICE
          Con riferimento all'avvertenza:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2  del  D.L.  n.
          412/1990:
             "Art.  2.  -  1.  Per  le  necessita'   prioritarie   di
          potenziamento  tecnico-logistico delle forze di polizia, e'
          autorizzata nell'anno finanziario 1990 la spesa di lire  37
          miliardi,   da   utilizzare,   da   parte   del   Ministero
          dell'interno, con le modalita' previste dal  capo  I  della
          legge 5 dicembre 1988, n. 521.
             2.  All'onere  di  cui  al  comma 1 si provvede mediante
          corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto  al
          capitolo  4295  dello  stato  di  previsione  del Ministero
          dell'interno per l'anno 1990.
             3. Il Ministro del tesoro e'  autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
             - Si trascrive il testo dell'art. 2 del D.L. n. 61/1991:
             "Art.   2.   -  1.  Per  le  necessita'  prioritarie  di
          potenziamento tecnico-logistico delle Forze di polizia,  e'
          autorizzata  nell'anno finanziario 1991 la spesa di lire 37
          miliardi,   da   utilizzare,   da   parte   del   Ministero
          dell'interno,  con  le  modalita' previste dal capo I della
          legge 5 dicembre 1988, n. 521.
             2. All'onere di cui al comma 1 si  provvede  per  l'anno
          1991  a  carico  delle  disponibilita'  iscritte  in  conto
          residui al capitolo 2779  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'interno per l'anno medesimo.
             3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  4  del  D.L.  n.
          141/1991:
             "Art.   4.   -  1.  Per  le  necessita'  prioritarie  di
          potenziamento tecnico logistico delle Forze di polizia,  e'
          autorizzata  nell'anno finanziario 1991 la spesa di lire 37
          miliardi, da utilizzare da parte del Ministero dell'interno
          con le modalita' previste dal capo I della legge 5 dicembre
          1988, n. 521.
             2. All'onere di cui al comma 1 si  provvede  per  l'anno
          1991  a  carico  delle  disponibilita'  iscritte  in  conto
          residui al capitolo 2779  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'interno per l'anno medesimo.
             3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".